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CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici e Scheda Tecnica
1) FONTI LEGISLATIVE ● La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") -
2) AUTORIZZAZIONI ●
3) DEFINIZIONI ● Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ● "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalitàdi cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.
5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA -
6) PRENOTAZIONI ●
7) PAGAMENTI ● La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8) PREZZO ● Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica relativa ad ogni singolo viaggio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA ● Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE ● Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione; b) dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; c) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati -
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA ●
12) SOSTITUZIONI ● Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Cod. Tur.) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI ● Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA ●
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ ● L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.Tur.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO ● I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA ● L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE ● Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza -
19) ASSICURAZIONE ●
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI ● Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista -
21) FONDO DI GARANZIA ●
ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di SINGOLI SERVIZI TURISTICI
) DISPOSIZIONI NORMATIVE ● I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO ● A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6, 1° comma; art. 7 2° comma ; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel Ottobre 2011 da Assotravel, Astoi, Federviaggio e Fiavet.
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ●
SCHEDA TECNICA ● Ex Art. 05 -
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I prezzi pubblicati potranno essere in tutti i casi modificati, nei termini e con le modalita’ previste dal Codice del Consumo e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto a seguito alle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD, di variazione dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 8) ● I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti alla data di inizio di ogni singola proposta di viaggio pubblicata. Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate come revisione del prezzo del pacchetto di viaggio espresso nella conferma di prenotazione in misura pari a quanto richiesto dalle Compagnie Aeree.
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Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma -
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza;
b) 25% della quota di partecipazione da 44 a 21 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza;
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e a quanti dovesse interrompere il viaggio o soggiorno gia’ intrapreso. Nel caso invece di gruppi precostituiti o di iniziative di viaggio realizzate ad hoc, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto; in caso contrario si applicheranno le condizioni contrattuali richieste dai vari fornitori di servizi. Eventuali penali applicate dai vettori che dovessero superare le percentuali sopra riportate saranno addebitate. Chi usufruisce di pacchetti con quote scontate "Prenota Prima", con l’obbligo di una quota di acconto ben definita per ogni programma, oltre alla quota d’iscrizione non ha diritto al rimborso della quota di acconto versato. In questo caso, solo ed esclusivamente per i voli charter Aternum Viaggi T.O. e’ comunque ammesso il cambio nome senza nessun supplemento.
Copertura assicurativa viaggio per il cliente ●
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione ● Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità di Aternum Viaggi T.O., esclusi dal contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo e/o proposta di viaggio di tali servizi ha scopo meramente indicativo.
Quota Gestione pratica: Tale quota aggiuntiva, richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico, va a coprire il costo della copertura assicurativa e le spese della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa etc). L’importo della Quota Gestione Pratica e’ riportato su ogni singolo programma/proposta di viaggio.
Redazione = Staff Aternum Viaggi T.O.
Materiale grafico/fotografico = Archivio Aternum Viaggi